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CHI SIAMO

DISTRETTO ECONOMIA CIVILE
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini

La Costituzione Repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, fa cenno alla montagna all’art.44 che tratta del razionale sfruttamento del suolo e della bonifica e al secondo comma recita: La Legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane . Tali provvedimenti vengono inizialmente delineati dalla “Legge 1102”. La politica per la montagna attivata con la legge 1102, si basa sulla Comunità Montana quale organo di governo del territorio e utilizza lo strumento della programmazione, quale metodo di azione per lo sviluppo economico e sociale della montagna, attraverso i piani di sviluppo redatti e attuati dalla stessa. Le caratteristiche fondamentali della nuova legge sulla montagna e cioè la Legge 1102/71 , possono essere così riassunte :

Organizzazione istituzionale della montagna attraverso la costituzione di un nuovo ente di diritto pubblico: La Comunità Montana.

  • Sviluppo Economico e sociale del territorio montano con precise regole di programmazione dei piani pluriennali.
  • La Comunità Montana è al centro delle deleghe perché è titolare delle deleghe in materia di programmazione urbanistica e può avere deleghe da Regioni e Comuni e finanziamenti dallo Stato.
  • La Legge 1102/71 è la prima legge quadro di competenze regionali poiché ha attribuito alle Regioni poteri per delimitare le zone dove costituire le Comunità Montane, dettare norme su leggi e sugli organi della Comunità ed altri Enti operanti nel territorio e stabilisce criteri e la ripartizione del fondo globale per i piani di sviluppo.

Le Regioni hanno dato attuazione alla Legge 1102/71, istitutiva delle Comunità Montane, con una serie di leggi ad iniziare dal 28 Luglio 1972, data di approvazione delle prime Leggi Regionali in Puglia ed in Umbria. La Regione Lazio ha provveduto con la Legge Regionale 16 del 1973 come modificata dalla Legge Regionale n. 9 del 1999. La delimitazione di zone delle singole Comunità Montane è stata effettuata tranne pochissimi casi, in base a caratteristiche di omogeneità del territorio e affinità socio-culturali. Con la legge Nazionale n° 97 del 31 Gennaio 1994 recante Nuove disposizioni per le zone montane , le Regioni e gli Enti Locali e tra questi le Comunità Montane, diventano protagonisti delle zone montane, la cui salvaguardia e valorizzazione “rivestono carattere di preminente interesse istituzionale come sancisce la formula solenne il primo comma della citata legge. Sono interventi speciali per la montagna, tutte quelle azioni organiche dirette allo sviluppo globale mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità e delle potenzialità ambientali proprie dell’habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

  1. Territoriale, mediante formula di tutela di promozione delle risorse ambientali che tengano conto delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità’ locale.
  2. Economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse.
  3. Sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività.
  4. Culturale e delle tradizioni locali.